gono al XIV secolo, quando l’Abate di Pomposa – a capo di una abbazia proprietaria di una immensa superficie di terreno originata da donazioni risalenti anche all’imperatore Ottone III, – concesse per ventinove anni, ad alcuni uomini di Grignano (come risulta dalla documentazione in possesso della stessa Comuna) una valle peschereccia; concessione poi rinnovata – solo dopo quarant’anni e non dopo ventinove, segno, come si vedrà, di una contestazione fra le parti – con l’indicazione ancora dei nomi degli uomini beneficiari della detta concessione 3 . I nomi degli investiti erano, in molti casi, accompagnati dalle loro qualifiche riconducibili, quasi certamente, all’amministrazione del piccolo paese, che fornirono più tardi argomenti per chi voleva diventare utilista della Comuna, anche se il suo nome non era presente nelle investiture di cui si parla. In effetti, nella prima investitura si parla di tale Antonio Rauli, qualificato sindaco “dell’istesso Commune”, di altri nominati senza qualifica, cui si aggiungevano “li Consiglieri del detto Comune” 4 , nell’investitura del 1494 si fa riferimento a tale de Teneis “massarium communis”, ad altre persone “consiliario nomine” ma anche a soggetti, e sono i più, privi di indicazione di cariche particolari. Probabilmente all’epoca gli investiti erano o tutti gli abitanti di Grignano o, più esattamente, i maggiorenti del paese, che, tuttavia, geEmendamento alla legge regionale approvato il 20 marzo 2012
L’emendamento consiste in un solo articolo, che recita come segue: Art. 1 – Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole” 1. Il titolo della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole” è così sostituito “Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine”. 2. All’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma: “2.bis Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, da ritenersi applicabili alle proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine.” 3. All’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma: “3.bis Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.” 4. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, dopo le parole “a fini turistici, artigianali”, sono aggiunte le parole “, per coltivazione di cave”. 5. All’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1.bis Ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 vengono considerati imprenditori agricoli professionali a titolo principale. Considerato l’interesse generale perpetuato nella loro attività, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 hanno, altresì, titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i Comuni e gli altri enti pubblici.” 5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti di cui al comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 così come inserito dal comma 2 del presente articolo. 6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5000 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2012.
stirono sempre la cosa come collettivamente propria. Si noti, poi, che la prima investitura indica il fondo come una valle peschereccia detta la Communa, il che fa pensare che essa fosse già stata oggetto di godimento comune da parte delle famiglie ricordate nell’atto, cosa confermata anche dai Capitoli (regolamento o statuto interno) del 26 gennaio 1642, ove si afferma, al Capitolo XI, che non si potrà assegnare terreno a persone “foreste” ma “solamente à quelli, quali sono Originari di trecento in circa”, dove “anni” è ellitticamente sottinteso. Pertanto probabilmente, la prima investitura risale quanto meno a metà del XIV secolo, anche se di essa non è traccia nel livello del 1454. Da notare che all’epoca, in questi territori, le concessioni ventinovennali prendevano il nome di libellus 5 (da cui deriva il termine moderno livello) mentre altrove venivano chiamate enfiteusi; entrambi i contratti, comunque, erano ad meliorandum e le regole loro applicabili erano, sostanzialmente, le medesime. I miglioramenti vennero effettuati, come dimostrano gli stessi contratti che non fecero più riferimento alla “valle piscaritia” ma a una “valle olim piscaritia, nunc vero saliciva, prativa, pasculativa et piscaritia”. Il lavoro degli uomini di Grignano aveva prodotto il risultato di bonificare parte della superficie concessa; e doveva essere stato un lavoro enorme, tenuto conto che non esistevano macchinari e che l’acqua presente non poteva essere incanalata verso il mare, dato livello del suolo, di poco superiore a quello dell’Adriatico, sicché si doveva scavare una serie di fossi che convogliassero in un bacino le acque che non potevano essere pompate altrove. La bonifica, progressivamente completata, provocò, con il passar del tempo e con il suo ampliamento, almeno tre effetti: l’abazia di Pomposa cominciò a pretendere somme maggiori per la migliorata produttività del terreno, volendo così appropriarsi del frutto del lavoro degli antichi originari. Ne è prova il ritardo nell’investitura del 1494, dalla quale risulta anche l’aumento del canone; le famiglie che avevano bonificato il terreno volevano garantirsi i vantaggi derivanti dal loro lavoro e stanti le difficoltà a mantenere all’asciutto i terreni bonificati – cosa che richiedeva la collaborazione di tutti – si decise di non dividere definitivamente fra i successori dei bonificatori il fondo, di circa 130 ettari (misure attualizzate), ma di mantenerlo unito e di dividerlo periodicamente fra i discendenti maschi aventi loco et foco in Grignano, e di età superiore ai sedici anni; i nuovi abitanti del territorio di Grignano volevano essere ammessi al godimento del terreno coltivato dagli Originari o discendenti, come accadde quasi dovunque, in Italia, ove si svilupparono queste forme inusuali di possedere; queste pretese, che davano l’occasione a questioni legali, resero difficile, per secoli, la vita dei discendenti degli Antichi originari i quali, per altro, come risulta dai già citati Capitoli del 1642, si diedero regole ferree sul punto.
Ci si occuperà, ora, delle vicende appena sintetizzate, ma dopo avere brevemente evidenziato le ragioni del sussistere, nel XXI secolo, di Istituti caratteristici del Medio evo, e che in quell’epoca hanno dato un importante contributo a una qualche rinascita dell’agricoltura “razionale” ed efficiente.
Perché esistono ancora questi istituti
La lotta contro le acque e la non buona stabilità della bonifica consigliò il mantenimento dell’unità del terreno, come accade in tutti i territori nei quali l’uso comune è più conveniente di quello a titolo individuale, e gli esempi sono molteplici. In primis occorre distinguere fra i beni che hanno mantenuto una loro individualità specifica e quelli divenuti comunali; infatti, in moltissimi casi, indipendentemente da chi aveva messo a cultura il terreno, e lo aveva magari a lungo coltivato senza un titolo specifico, e senza usucapirlo, l’emergere dell’entità comunale e la ripresa della circolazione delle persone, unitamente al fatto che la regolamentazione dell’uso del bene in questione era considerata quasi pubblica, perché “non privata” nel senso di individualistica, ha fatto sì che la res sia restata in mano al nascente Comune, e divenuta, di conseguenza, di uso comune a tutti i suoi abitanti. Questa eventualità non si è verificata a Grignano, ove i discendenti dei bonificatori riuscirono a distinguere l’amministrazione della Comuna da quella del Comune, mettendo così le basi del salvataggio del frutto del lavoro dei loro antenati. Vicende analoghe a quelle accadute a Grignano si possono ritrovare dove l’utilizzo del bene suolo è in larga misura legato allo stare insieme di molti; insomma, quando la res frutta di più o meglio se resta unita anziché venir divisa fra molti. Questo fenomeno si ritrova, nei giorni attuali, in montagna e nelle oasi africane e in entrambi casi il bene terra non è diviso perché la spartizione sarebbe difficile o addirittura pericolosa: in montagna la terra è diseguale più che altrove, e pertanto i vecchi abitanti di quei territori hanno spesso preferito dividersi i frutti anziché il bene (diritto di pascolare un certo numero di animali per famiglia originaria, di far legna entro certi quantitativi, ecc). Nelle oasi la vera base di ogni potenziale coltivazione risiede nella fonte d’acqua, sicché conviene dividersi periodicamente il suolo irrigabile, mantenendolo di proprietà comune insieme al bene più prezioso, l’acqua appunto. Mentre nelle oasi non esiste una soluzione diversa, e pertanto esse continuano a essere delle “proprietà collettive” di villaggio, e gli originari a volte accolgono nuovi venuti, ma senza riconoscere con questo comportamento un diritto (la solidarietà è la fonte di tali ammissioni), in montagna e collina spesso si sono divisi i terreni più coltivabili mentre quelli caratterizzati da pendii anche scoscesi sono restati o comuni, o del Comune, o sono diventati anche proprietà di singoli privati 6 , e queste varianti tra le varie comunanze vanno analizzate di volta in volta per comprenderne le ragioni. Talvolta, come nel caso delle Regole Cadorine, la comunità originaria si è saputa staccare dal nuovo ente Comune ed ha conservato l’utilizzo esclusivo dei beni da tempo condotti, similmente a quanto accaduto a Grignano. In pianura queste forme di proprietà collettiva hanno resistito a lungo talvolta a causa della particolare natura dei rapporti fra concedente, normalmente un ricco nobile lontano ed incapace di utilizzare meglio i suoi terreni, e l’estensione degli stessi, normalmente piuttosto che utilizzati per il coltivo, sfruttati a pascolo; nel nord Italia, invece solo se il bene poteva essere meglio difeso dalle acque dal lavoro comune. Quando il problema della evacuazione delle acque è stato risolto dalla tecnologia, molte di queste istituzioni sono scomparse per la divisione definitiva della terra fra i compartecipi, ma alcune, specie se difese con difficoltà ma anche con successo dalle pretese dei “nuovi” arrivati, sono restate. In molti casi, infine, la difesa non c’è stata o si è manifestata debolmente, sicché si è passati dalla proprietà collettiva a quella comunale gravata da diritti degli abitanti, che la legge del 1927 ha tentato, non sempre con successo, di liquidare 7 .
Le nuove investiture, le azioni promosse dai non originari e le vicende politiche dell’epoca napoleonica
A seguito del successo della bonifica, l’Abbazia di Pomposa volle incrementare il reddito tratto dal terreno concesso, e iniziò una controversia con i discendenti degli originari che si concluse nel 1494 con una investitura – transazione (le seconda che ci è nota) onerosa per i concessionari. Ma il nuovo canone, il terratico pari ad un ottavo dei raccolti, era molto gravoso e i discendenti degli Originari non lo pagarono regolarmente, al punto da trovarsi nuovamente in controversia con l’Abbazia – ora non più di Pomposa ma di S. Benedetto in Ferrara – che iniziò probabilmente assai presto, e cioè non molto dopo l’investitura del 1494, e che restò pendente davanti al Pretore di Rovigo fino al 1544, anno nel quale si addivenne ad una transazione, coincisa con una nuova investitura, datata appunto 23 aprile 1544: il nuovo canone era fissato in due scudi d’oro annui – cui andavano aggiunti 45 soldi dei piccoli alle rinnovazioni ventinovennali – ma gli Originari dovettero pagare, a titolo transattivo per i canoni non pagati, 150 scudi d’oro. Con il risorgere dell’economia, si verificò anche un maggiore movimento delle famiglie, che presero a spostarsi in cerca di migliori condizioni di vita, e questo fatto, iniziato con il concludersi del periodo medievale, quanto meno per quanto riguarda Grignano, diede origine ad una prima pretesa dei nuovi arrivati – o di abitanti discendenti da esclusi ab origine – di essere ammessi alle divisioni periodiche della Comuna. E subito, per la prima ma non ultima volta, gli Antichi originari ottennero ragione grazie a una Terminazione del Podestà e Capitano di Rovigo del 5 maggio 1516, che decideva lo ius excludendi alios, e cioè dei non discendenti dagli Originari, dalle assegnazioni delle porzioni di Comuna divise periodicamente. La vittoria ebbe due significati, e cioè da un lato l’esclusione dei nuovi venuti, ma dall’altro una spinta, anche giuridica, a mantenere compatta la Comuna, e dividerla periodicamente, impulso che si sommava alle necessità, già ricordate, di assicurare il mantenimento delle opere di bonifica. Ma all’inizio del XVII secolo alcuni “foresti” promossero una azione contro la Comuna e il Comune di Grignano, evidentemente non ancora del tutto separati. La causa venne perduta dagli Originari in prima istanza presso il Magistrato dei Sindaci Inquisitori di Terraferma in Lendinara con sentenza del 1620; ma contro tale sentenza fu interposto appello presso la Quarantia a Venezia; tuttavia, prima che il giudizio procedesse, si addivenne ad una ennesima transazione costata 200 ducati – o zecchini che dir si voglia – alla Comuna. La vicenda si ripeté nel secolo successivo, e si concluse favorevolmente per le ragioni dei discendenti degli Originari con una sentenza della Quarantia al Criminal di Venezia del 29 marzo 1729 8 .
La pace, per la Comuna, durò meno di un secolo, perché la tempesta napoleonica la colpì con il decreto vicereale di Napoleone Eugenio del 25 novembre 1806, con il quale i beni erano attribuiti all’amministrazione della Municipalità e le rendite conferite al Comune per le sue spese. I discendenti degli Antichi originari potevano difendersi solo acquistando la Comuna, e si disposero a farlo. Dopo molti travagli il decreto del 14 maggio 1810 riconobbe le ragioni degli Antichi originari, ma la titolarità del bene concesso a livello passò al Demanio, che lo mise all’asta, e il bene passò di mano in mano sino a diventare, dopo molto tempo, piena proprietà degli Antichi originari.
La sentenza del Commissario Gurgo del 1941/1942 e la legge regionale
La legge 17 giugno 1927, n. 1766 e il successivo regolamento di esecuzione contenuto nel r.d. 26 febbraio 1928, n 332, cui fece seguito la legge 10 luglio 1930, n. 1078, poneva in una posizione difficile la Comuna, come le Regole cadorine e molte altre proprietà collettive, poiché si riferiva agli usi civici, e confondeva i nostri istituti con questi, al punto che il decreto del 1928 dovette essere adottato anche per salvaguardare gli interessi delle Partecipanze emiliane. Limitando il nostro interesse alla Comuna, per essa l’istruttore demaniale Jurilli istruì con molta approssimazione la pratica affidatagli, fornendo al Commissario elementi disparati, e anche contraddittori, per risolvere la questione; in ogni caso lo Jurilli chiedeva la dichiarazione della Comuna come bene da attribuire a tutti i cittadini di Grignano al fine di “eliminare la speculazione da parte di pochi cittadini”. Malgrado ciò il vicecommissario aggiunto Luigi Gurgo, il 27 dicembre 1941, dichiarò che “il dominio collettivo già denominato ‘la Comuna’ ed ora ‘Beni originari’ non costituisce né un demanio civico comunale o frazionale, né una associazione agraria soggetta alle norme della vigente legge sugli usi civici, ma bensì una comunione privata soggetta alla legge comune”. Si trattava, ovviamente, di una decisione positiva dal punto di vista sostanziale, ma del tutto erronea dal punto di vista giuridico, poiché la Comuna non è una comunione, ma un dominio collettivo di natura giuridica del tutto peculiare al periodo in cui è nata, come le Partecipanze e le Regole. Per questo la legge regionale, recentemente aggiornata per essere applicabile anche agli Antichi beni originari di Grignano, costituisce una pietra miliare nella storia della Comuna, i cui partecipi possono ora essere tranquilli nella certezza del possesso e detenzione del loro antico bene.
Considerazioni conclusive
Ogni secolo, a partire probabilmente dal XIV, è stato caratterizzato da uno o più eventi che hanno inciso sulla storia della Comuna: dalle investiture iniziali alle prime controversie con l’Abbazia (secoli XIV e XV), dalle pretese dei primi non originari ad una nuova controversia con i benedettini (secolo XVI), dalle nuove richieste dei “foresti” superate con una transazione (secolo XVII), dalla decisione della Quarantia (XVIII), dal decreto Napoleone Eugenio (secolo XIX) sino alla decisione del Commissario liquidatore degli usi civici del XX secolo e alla legge regionale Veneta del XXI secolo. Forse, con quest’ultimo intervento legislativo, che colma una lacuna della legge del 1927, il tormentato percorso della Comuna si è concluso felicemente per gli Antichi Originari i quali, proprio per le continue battaglie condotte, prima per bonificare il terreno poi per difenderlo da mille pretese, continuano – anche se il valore economico degli appezzamenti concessi ogni cinque anni agli aventi diritto ha perso quasi di significato – ad essere legati a questo istituto di origini così lontane, così diverso dalla stessa nozione odierna di proprietà, ma così visceralmente sentito come un vero e proprio diritto della personalità dai discendenti dei primi bonificatori. Si potrebbe discutere della legittimità dell’intervento regionale, ma sembra che il problema non sussista, specie dopo la modifica costituzionale del 2003; ormai la materia agricola è di piena competenza regionale, e la Comuna rientra a pieno titolo fra i terreni agricoli, né si vede quale competenza potrebbe pretendere lo Stato per regolare questa materia. Non c’è dubbio che la legge Veneta si allontana da quella statale del 1927, che fu parzialmente corretta nel 1928 per “salvare” le Partecipanze agrarie emiliane, e che, dunque, di altre proprietà collettive non si preoccupò; tant’è vero che solo nel secondo dopoguerra si provvide al salvataggio legale delle Regole del Cadore. Il vicecommissario Gurgo risolse il problema in modo pratico dichiarando, nel 1941, i Beni originari una comunione, affermazione tanto utile dal punto di vista pratico quanto debole sul piano giuridico. Ma oramai, la regione Veneto ha legiferato ripetutamente sulla materia Regole cadorine, sicché il fatto che abbia esteso l’applicabilità della legge n. 26 del 1996 alla Comuna non costituisce una sostanziale novità, ma il riconoscimento che anche questa antica istituzione è meritevole della protezione accordata da tempo ad altri istituti di natura del tutto analoga.
NOTE 1 Vedi scheda pagina 57. 2 Una indagine più approfondita, anche se non priva di qualche ingenuità, la si può trovare nel mio lavoro molto giovanile I domini collettivi del Medio Polesine, Milano, 1968, (ma scritto, salvo piccole modifiche, nel 1957) ove anche la molto scarna bibliografia sulla Comuna, mentre abbondanti sono gli scritti, ad esempio, sulle Partecipanze emiliane e sulle Regole Cadorine. 3 Si tratta delle investiture “livellarie” rispettivamente del 17 febbraio 1454 e 12 marzo 1494. In un decreto del periodo napoleonico del 14 maggio 1810 si fa riferimento anche ad una investitura livellaria del 1426. della quale mancano ulteriori tracce o testimonianze. 4 L’investitura del 1454 è disponibile in una traduzione che fu utilizzata come documento nella causa davanti alla Quarantia a Venezia nel XVIII secolo, mentre l’investitura del 1494 è nel latino notarile del suo tempo. 5 Il livello – libellusin origine è un termine che si riferisce al documento, e non al suo contenuto. Esso passò, progressivamente, a definire un contratto agrario di concessione di terreno, spesso ma non necessariamente ad meliorandum, che fu ampiamente utilizzato in Italia, specie del nord, per concedere ad longum tempus terreni, normalmente di proprietà nobiliare o di abbazie, a soggetti di posizione sociale inferiore, contro un canone abitualmente non esagerato, tenuto conto del fatto che la popolazione nel Medioevo era poca, e per durata indeterminata o ventinovennale rinnovabile con il pagamento di un laudemio. Sul punto, v. tra tanti, P.S Leicht, Livellario nomine, in Studi senesi, Torino, 1906; S. Pivano, I contratti agrari in Italia nell’alto Medioevo, Torino, 1904, Id, Origine del contratto di livello, in Riv. St. dir. Ital., I, 1928; P. De Francisci, Intorno all’origine del contratto livellare, in Studi in onore di C. Vivante, Roma, 1931, II, p. 465 ss. Per una visione complessiva delle questioni proprietarie nel Medio evo, v. P. Grossi, Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale, Padova, 1969, e molti altri scritti di questo Autore. 6 Si può ricordare, al proposito, la poesia del Carducci Il comune rustico dove dice: “Il consol dice,/ e poste ha pria le mani/ sopra i sacri segnacoli cristiani:/ ecco io parto fra voi queste foreste/ d’abeti e pini, ch’al confin nereggian/ ivi trarrete le belanti greggia, e le mugghianti/ a quelle cime là (…)”. 7. Nella seduta del 27 febbraio 2012 la Giunta regionale Toscana ha adottato il documento preliminare della proposta di legge recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di beni civici”, disponendone l’inoltro al Consiglio regionale. Si tratta di un esempio del fatto che la liquidazione degli usi civici non è stata realizzata, quantomeno in Toscana – ma la cosa riguarda anche altre regioni – dopo 85 anni dall’adozione della legge; la situazione appare, al proposito, critica per la incertezza delle competenze, essendo il Commissario liquidatore dipendente dal Ministero della giustizia e mancando, ora chi lo assista, data l’incompetenza del MIPAAF. Appare evidente che, trattandosi di materia sia agricola che di gestione dell’ambiente, la competenza dovrebbe essere, per la parte non spettante alla Giustizia in capo alle Regioni, anche se ciò comporterà interventi che avranno come effetto l’aggiornamento della legge del 1927 ad opera di leggi regionali. 8. È grazie a questa sentenza, certa ma non del tutto evidente dalle carte, che la Comuna possiede una gran messe di documenti – gli atti di causa – stampati, poiché i giudici veneziani non volevano rompersi il capo a studiare atti manoscritti di secoli precedenti. La storia della Comuna è, dunque, contenuta quasi tutta nei suoi archivi. Non si applicò, alla Comuna, la Terminazione del 1674, ribadita dal Senato veneto del 1764, che ivece riguarda beni di uso civico.
La Cattedrale di Adria di Aldo Rondina
La ricorrenza ultrabicentenaria della posa della prima pietra della Chiesa Cattedrale richiama la santità di questo edificio ed afferma nel contempo l’importanza del Tempio per i cristiani del Polesine. La chiesa-edificio non è solo il luogo dove abita Dio (come al tempo dei pagani che avevano templi piccolissimi) ma il luogo dove tutto il popolo s’incontra con Dio. Di qui il duplice carattere del Tempio: sede di Dio e tenda del popolo. Nell’accingerci a celebrare il felice evento, giova ricordare ciò che il Concilio afferma a proposito della Cattedrale: “Il Vescovo deve essere ricordato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge intorno al Vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale..” (Cost.S.C. IV,41).
Le diverse cattedrali di Adria
La nascita della Chiesa di Adria, intesa come società di fedeli uniti al proprio Vescovo nella testimonianza di Cristo, non ha una data precisa. La prima prova certa, comunque, appare nel 649 con la partecipazione del Vescovo Gallionisto al Sinodo romano che condanna il monotelismo. Tuttavia, la presenza sul territorio di antiche testimonianze cristiane ed il collegamento con Rimini e Ravenna tramite la via Popillia (132 a. C.), rimasto attivo anche nel Medioevo con l’innesto della Romea, stanno ad indicare una diffusione del culto in epoca tardoantica, come è avvenuto nei centri più importanti delle Venezie. Partendo dalla considerazione, avallata da documenti storici di buona credibilità, che la prima Chiesa cattedrale fosse situata nel “sestiere” della “Tomba”, si ritiene che la scelta di
STORIA – TRADIZIONI edificare una nuova cattedrale a nord della città sia stata dettata principalmente da motivi di sicurezza. La denominazione “Castello” (ovvero sito fortificato) data al nuovo “sestiere”, conferma infatti questa tesi. Bisogna rifarsi al privilegio del 14 marzo 863, concesso da Papa Niccolò I al Vescovo di Adria Leone, per capire le ragioni della costruzione della cattedrale in un luogo più sicuro (il documento accenna alla “restaurazione e riedificazione della Chiesa distrutta dalle fondamenta..”). Anche il privilegio del maggio 920, rilasciato al Vescovo di Adria Paolo de’ Cattanei da Papa Giovanni X (il documento che autorizza la costruzione del castello di Rovigo), impone al Vescovo la “restaurazione della Chiesa rovinata e distrutta dalle fondamenta..”. Potrebbe intendersi una ricostruzione spirituale della Chiesa diocesana ma, conoscendo i disastri prodotti in quell’epoca dalle invasioni dei popoli barbari provenienti dal nord dell’Europa, potrebbe più concretamente trattarsi di una vera e propria ricostruzione materiale della Chiesa cattedrale. E’ certo però che i lavori di costruzione della chiesa nel “sestiere” di “Castello” furono avviati dal Vescovo Benedetto I nel 1050. L’edificio fu completato nel 1067 dal successore Tutone che lo benedì. Solo nel 1184 (secondo il verbale in latino della visita pastorale alla diocesi, eseguita nel 1558 da mons. Eufemio Paccaroni), la cattedrale fu consacrata dal Sommo Pontefice Lucio III (1181-1185) che si trovava esule a Verona ed aveva già consacrato altre chiese e cattedrali dell’Emilia. Restaurata nel 1407 e 1463, fu completamente rifatta nel 1628 e consacrata dal Vescovo Giovanni Paolo Savio il 22 maggio 1644. Successivamente, nel secolo seguente, l’aumento della popolazione rese nuovamente insufficiente il sacro edificio divenuto nel frattempo anche pericoloso. Per questo si pensò seriamente alla costruzione di una nuova cattedrale.
La nuova Chiesa Cattedrale
Francesco De Lardi, nelle sue “Indicazioni
Un simbolo di unità per tutta la Chiesa locale. 240 anni fa – il 27 Ottobre 1776 – la posa della prima pietra
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Luigi Costato. “La Comuna di Grignano”. Ventaglio Novanta, n. 53, 2016. https://ventaglionovanta.it/archivio/la-comuna-di-grignano/